
Cosa è cambiato dal 26 settembre 2015
Scopri tutti i cambiamenti introdotti dalla normativa ErP, le etichette energetiche obbligatorie e i requisiti minimi di efficienza previsti per i prodotti per il riscaldamento
Dal 26 settembre 2015, per poter essere immessi sul mercato, i sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dovranno rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica e di emissioni di CO2 ed essere corredati di apposita etichetta energetica, per una trasparente informazione nei confronti dei consumatori.
Dovranno, cioè, essere in linea con le normative ErP – Energy Related Products.
I prodotti coinvolti, le modalità e i tempi di applicazione sono riassunti nelle tabelle seguenti:
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Solo riscaldamento o riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
PRESTAZIONI
ErPSolo per apparecchi sino a 400 kW
(Regolamento N. 813/2013)ETICHETTATURA ENERGETICA
ErPSolo per apparecchi sino a 70 kW
(Regolamento N. 811/2013)PRODOTTI Caldaie a combustibile
liquido o gassoso
pompe di calore
pompe di calore a bassa
temperatura
cogenerazione -
Caldaie a combustibile
liquido o gassoso
pompe di calore
pompe di calore a bassa
temperatura
cogenerazionePRESTAZIONI
ErPSolo per apparecchi sino a 400 kW e serbatoi sino a 2000 litri
(Regolamento N. 814/2013)ETICHETTATURA ENERGETICA
ErPSolo per apparecchi sino a 70 kW e serbatoi sino a 500 litri
(Regolamento N. 812/2013)PRODOTTI Scaldabagni elettrici, a gas, solari, a pompa di calore
serbatoi per l’acqua calda
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26 settembre 2015
APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Etichetta energetica con classi da A++ a G e requisiti prestazionali minimi APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Etichetta energetica con classi da A a G e requisiti prestazionali minimi -
26 settembre 2017
APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Nuovi e più severi requisiti prestazionali minimi APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Eliminazione delle classi a minor efficienza ed etichetta energetica con classi da A+ a F nuovi e più severi requisiti prestazionali minimi -
26 settembre 2018
APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Introduzione di valori limite sulle emissioni di NOx APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Introduzione di valori limite sulle emissioni di NOx -
26 settembre 2019
APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Eliminazione delle classi a minor efficienza ed etichetta energetica con classi da A+++ a D
Per saperne di più:
REQUISITI PRESTAZIONALI

I requisiti prestazionali degli apparecchi per il riscaldamento sono riferiti all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs) e per l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (ηwh), nel caso si considerino anche sistemi misti per la produzione combinata di acqua calda sanitaria.
Tali parametri individuano il rapporto fra la domanda di riscaldamento dell’ambiente in una data stagione, erogata da un apparecchio, ed il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda. Inoltre, includono alcuni fattori correttivi relativi ai controlli di temperatura, al consumo ausiliario di elettricità, all’eventuale consumo del bruciatore e ad altre dispersioni.
I requisiti prestazionali degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria sono anch’essi riferiti al parametro ηwh, ma le misurazioni tengono conto dei profili di carico (calcolati come una sequenza determinata di prelievi di acqua) dichiarati dal costruttore secondo quanto illustrato di seguito.
Il rispetto delle prestazioni richieste, che contribuiscono a determinare le classi energetiche dei prodotti, è demandato all’esclusiva responsabilità dei costruttori, in quanto non è prevista la certificazione da parte di terzi. L’unica eccezione è rappresentata dai rendimenti in riscaldamento delle caldaie a gas e a gasolio per le quali rimangono in vigore i requisiti di certificazione di parte terza previsti dalla Direttiva 92/42/CEE.