Cosa è cambiato dal 26 settembre 2015

Cosa è cambiato dal 26 settembre 2015

Scopri tutti i cambiamenti introdotti dalla normativa ErP, le etichette energetiche obbligatorie e i requisiti minimi di efficienza previsti per i prodotti per il riscaldamento

Dal 26 settembre 2015, per poter essere immessi sul mercato, i sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dovranno rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica e di emissioni di CO2 ed essere corredati di apposita etichetta energetica, per una trasparente informazione nei confronti dei consumatori.

Dovranno, cioè, essere in linea con le normative ErP – Energy Related Products.

I prodotti coinvolti, le modalità e i tempi di applicazione sono riassunti nelle tabelle seguenti:

  • Solo riscaldamento o riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

    PRESTAZIONI
    ErP
    Solo per apparecchi sino a 400 kW

    (Regolamento N. 813/2013)
    ETICHETTATURA ENERGETICA
    ErP
    Solo per apparecchi sino a 70 kW

    (Regolamento N. 811/2013)
    PRODOTTI Caldaie a combustibile
    liquido o gassoso
    pompe di calore
    pompe di calore a bassa
    temperatura
    cogenerazione
  • Caldaie a combustibile
    liquido o gassoso
    pompe di calore
    pompe di calore a bassa
    temperatura
    cogenerazione

    PRESTAZIONI
    ErP
    Solo per apparecchi sino a 400 kW e serbatoi sino a 2000 litri

    (Regolamento N. 814/2013)
    ETICHETTATURA ENERGETICA
    ErP
    Solo per apparecchi sino a 70 kW e serbatoi sino a 500 litri

    (Regolamento N. 812/2013)
    PRODOTTI Scaldabagni elettrici, a gas, solari, a pompa di calore
    serbatoi per l’acqua calda
  • 26 settembre 2015

    APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Etichetta energetica con classi da A++ a G e requisiti prestazionali minimi
    APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Etichetta energetica con classi da A a G e requisiti prestazionali minimi
  • 26 settembre 2017

    APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Nuovi e più severi requisiti prestazionali minimi
    APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Eliminazione delle classi a minor efficienza ed etichetta energetica con classi da A+ a F nuovi e più severi requisiti prestazionali minimi
  • 26 settembre 2018

    APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Introduzione di valori limite sulle emissioni di NOx
    APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Introduzione di valori limite sulle emissioni di NOx
  • 26 settembre 2019

    APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO (ANCHE MISTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA) Eliminazione delle classi a minor efficienza ed etichetta energetica con classi da A+++ a D

Per saperne di più:

REQUISITI PRESTAZIONALI

Fonte: Principi di base dei Regolamenti di Ecodesign e di Etichettatura Energetica degli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria – Assotermica

I requisiti prestazionali degli apparecchi per il riscaldamento sono riferiti all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs) e per l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (ηwh), nel caso si considerino anche sistemi misti per la produzione combinata di acqua calda sanitaria.

Tali parametri individuano il rapporto fra la domanda di riscaldamento dell’ambiente in una data stagione, erogata da un apparecchio, ed il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda. Inoltre, includono alcuni fattori correttivi relativi ai controlli di temperatura, al consumo ausiliario di elettricità, all’eventuale consumo del bruciatore e ad altre dispersioni.

I requisiti prestazionali degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria sono anch’essi riferiti al parametro ηwh, ma le misurazioni tengono conto dei profili di carico (calcolati come una sequenza determinata di prelievi di acqua) dichiarati dal costruttore secondo quanto illustrato di seguito.

Il rispetto delle prestazioni richieste, che contribuiscono a determinare le classi energetiche dei prodotti, è demandato all’esclusiva responsabilità dei costruttori, in quanto non è prevista la certificazione da parte di terzi. L’unica eccezione è rappresentata dai rendimenti in riscaldamento delle caldaie a gas e a gasolio per le quali rimangono in vigore i requisiti di certificazione di parte terza previsti dalla Direttiva 92/42/CEE.

ETICHETTATURA ENERGETICA